Crediti d’imposta R&S ed Innovazione: maggiori certezze in arrivo

Semplificazioni fiscali: albo dei certificatori e contenuti della certificazione per le imprese che vogliono usufruire dei crediti R&S.

Il Mise ha preparato una bozza di Dpcm, ora al vaglio del Ministero dell’Economia, con il quale istituisce l’albo dei certificatori e definisce modalità e contenuti della certificazione per le imprese che vogliono utilizzare i crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica.

Possono richiedere al Mise la certificazione, attraverso un apposito modello da definire, coloro che hanno già effettuato o intendono effettuare investimenti, dichiarando il soggetto certificatore incaricato e allegando dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Potranno iscriversi all’Albo del MISE:

  • le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, purché nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti sul tema;
  • le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese in questi ambiti, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati;
  • i Competence center ed i centri di trasferimento tecnologico 4.0, gli European digital innovation hub, le università e gli enti pubblici di ricerca, per i quali il decreto precisa che l’obbligo dei 10 progetti valutati si applica «in quanto compatibile».

La bozza prevede anche che entro 15 giorni dal rilascio della certificazione occorrerà inviarla al Mise con i seguenti contenuti:

  1. informazioni sulle capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, per attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti;
  2. descrizione dei progetti o dei sottoprogetti in corso o programmati;
  3. motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d’imposta;
  4. dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazioni di conflitto di interesse e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti con l’impresa certificata;
  5. ulteriori informazioni ed elementi descrittivi utili all’attività di vigilanza e controllo da parte del Mise e dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 4 del Dpcm riguarda, infine, le modalità dell’attività di vigilanza da parte del Mise (mediante verifiche a campione e richieste di documentazione supplementare).

Le certificazioni per le quali il Ministero non dovesse pronunciarsi in termini negativi entro i 30 giorni successivi (salvo richieste di integrazioni), avranno effetti vincolanti per l’Agenzia delle Entrate, sollevando le imprese da future contestazioni.

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