Per le agenzie di viaggio e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12), che intendono sostenere investimenti per la digitalizzazione delle proprie attività, è previsto un credito d’imposta pari al 50% sull’ammontare dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo digitale fino a un massimo complessivo di 25.000 euro (a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024).
Di seguito, i costi agevolabili:
- impianti wi-fi con velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download (a condizione che l’esercizio ricettivo li metta a disposizione dei propri clienti in servizio gratuito);
- web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita “diretta” di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
- spazi e pubblicità per la promozione e la commercializzazione dei servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità a persone con disabilità;
- formazione del titolare e del personale dipendente in relazione alle attività sopra elencate.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap.