Credito R&S, il requisito di novità si acquisisce con il brevetto di utilità

La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche, con la sentenza n. 738 del 21 settembre scorso, ha fornito importanti principi relativi alla contestazione di un credito d’imposta per la ricerca e sviluppo che è stato utilizzato in modo improprio, sostenendo che tale credito deve essere considerato come non spettante (e non inesistente). Di conseguenza, i termini di decadenza per l’azione correttiva dell’Agenzia delle Entrate sono quelli ordinari e non di otto anni, previsti per il credito inesistente.

Inoltre, la Corte ha chiarito che se un’azienda ha brevettato i risultati della ricerca per cui ha usufrutto del credito d’imposta, anche sotto forma di brevetto di utilità e non di invenzione, il requisito della novità richiesto dal “manuale di Frascati” è, comunque, soddisfatto.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato all’impresa l’indebita fruizione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, sostenendo che fosse carente del requisito della “novità” assoluta prevista dal “manuale di Frascati”, pertanto il credito di imposta era da considerarsi inesistente.

L’impresa aveva impugnato questa decisione, sostenendo che l’atto di recupero era stato notificato in ritardo e che, in ogni caso, la ricerca era caratterizzata da un’assoluta novità, in quanto aveva portato alla registrazione di un brevetto.

La Corte di primo grado aveva respinto l’appello dell’azienda, sostenendo che il recupero dell’ufficio era giustificato da un controllo di tipo sostanziale, il che avrebbe comportato l’applicazione della decadenza al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo del credito in compensazione. Inoltre, aveva ritenuto che i progetti realizzati dall’azienda non soddisfacessero il requisito dell’innovatività richiesto per l’agevolazione.

L’azienda, successivamente, aveva presentato appello, poi accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria delle Marche. Quest’ultima, al riguardo, stabilito la sussistenza della decadenza del potere di rettifica dell’ufficio, in quanto si trattava di crediti non spettanti (non inesistenti), richiamando pronunce della Cassazione in linea con questa.

Infine, la Corte di appello ha ritenuto che il requisito dell’innovazione fosse soddisfatto, poiché l’azienda aveva registrato un brevetto di utilità, a differenza di quanto sostenuto in primo grado, che aveva sostenuto la necessità di un brevetto di invenzione.

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