CUMULABILITÀ TRA GLI INCENTIVI DEL PNRR E ALTRE MISURE

Per i nuovi investimenti in beni strumentali, si potranno continuare a cumulare tra di loro i vantaggi fiscali previsti dal piano Transizione 4.0 (finanziato dal Pnrr) e, in alternativa tra loro, quelli del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e Nuova Sabatini . La Ragioneria Generale dello Stato, a fine anno, con la Circolare 33 dissipa ogni dubbio e pone chiarezza sull’incertezza creatasi sulla cumulabilità delle misure con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) con altre agevolazioni.

La Circolare che ha ad oggetto: PNRR – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021 n.21  – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento; sin dalle prime righe va a chiarire la differenza tra doppio finanziamento e cumulo, dandone quasi una definizione di entrambi.

Il doppio finanziamento è vietato in maniera esplicita dalla normativa europea, prevedendo che “il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

Il concetto di cumulo invece è differente e “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Le descrizioni su riportate sono previste anche dal PNRR all’art.9 del Reg. (UE) 2021/241: Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

La Circolare riporta anche un esempio esaustivo: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Tutto questo ha valore anche per la cumulabilità tra Transizione 4.0, Credito d’imposta Mezzogiorno e Nuova Sabatini tanto è che la stessa Circolare a confermarlo “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

I professionisti di Binomia sono pronti a valutare i vantaggi fiscali a cui ogni nostro cliente può accedere senza incorrere nel rischio di un’indebita percezione.

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