Credito d’imposta fino a 100 milioni di euro. Possibilità di inserire tra i beni ammissibili ad agevolazione anche gli immobili strumentali agli investimenti.
Il Decreto Semplificazioni (DL 31 Maggio 2021, n.77) ha modificato la disciplina delle Zone Economiche Speciali per dare un impulso alla loro attuazione.
La principale novità è quella di aver elevato il limite massimo per il credito d’imposta previsto per ciascun investimento all’interno delle aree ZES passa da 50 a 100 milioni di euro. Inoltre, il beneficio fiscale si estende anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
Lo stesso decreto introduce nuovi rinforzi come le procedure semplificate come l’autorizzazione unica che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, assenso e nulla osta, mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale. L’autorizzazione è rilasciata dal Commissario all’esito di un’apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I termini per la sua adozione sono dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti e resi perentori: decorso il tempo previsto, gli atti si intendono resi in senso favorevole.
Le ZES istituite con il D.L. 20 giugno 2017 n.91 convertito in L. 3 agosto 2017 n.123 possono attuarsi nelle regioni italiane meno sviluppate e in transizione come identificate dalla normativa europea. In questo momento le regioni in cui le zone ZES sono attive sono l’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, e Sicilia, mentre la Sardegna è in fase di attuazione.
Per ZES si intende «una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale» (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
In linea di massima, quindi, la ZES è composta da territori quali porti, aree retro portuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e interporti.
Le aziende nuove e quelle già operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES beneficeranno innanzitutto di:
- procedure amministrative semplificate;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.
In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta per il mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi 98 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti entro il 31 Dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro (includendo anche l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti).
Tuttavia, per il riconoscimento delle suddette agevolazioni le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto di alcune condizioni:
- Mantenere la loro attività nelle ZES per almeno sette anni; conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno sette anni;
- Non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
In Abruzzo i comuni in cui sono state istituite le Zes sono: Alanno, Atessa, Chieti, Cupello, Gissi, Manoppello, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, San Salvo.
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