BENEFICIARI
- Imprenditori agricoli
- Imprese agroindustriali
- Cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc
- Cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- Soggetti precedentemente costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
AGEVOLAZIONE
Agli interventi da realizzare è riconosciuto un contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili e di intensità massima.
Agli interventi realizzati viene dunque riconosciuto:
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa.
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo, un incentivo in conto capitale per l’intero progetto (compreso la quota parte adibita all’autoconsumo):
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa.
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale:
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.
INTERVENTI
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente.
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti.
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
SPESE AMMISSIBILI
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000,00 euro nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.
Per installazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.
Le spese sono ammissibili fino a:
- un limite massimo di euro 1.500/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici;
- ulteriori euro 1.000/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo,
- euro 1.000/Kwh a colonnina di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine Agricole.
La spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo è di 100mila euro. In caso di installazione di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole, è ammessa un’ulteriore spesa di 30mila euro.
Per gli interventi di riqualificazione che possono affiancare il fotovoltaico, sono ammesse le spese di demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/Kwp.
Per tutti gli interventi sono ammissibili:
- spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori,
- spese relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza,
- spese per direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda a sportello. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco.