Con Il provvedimento direttoriale del 188987/22 del 1° giugno l’Agenzia delle Entrate ha disposto la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta di Ricerca & Sviluppo. La presentazione dell’istanza deve avvenire entro il 30 settembre prossimo, mentre il pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre, con la possibilità di frazionare l’importo in tre rate annuali.
La procedura ha diverse sfaccettature che possono non renderla attraente per le imprese; in particolare l’adesione alla sanatoria può essere letta come un’autodenuncia, senza un’adeguata protezione sugli sviluppi successivi. Se l’atto non fosse impugnato si potrebbe creare una situazione penalizzante ove l’Agenzia delle Entrate contestasse successivamente una delle cause ostative al riversamento, lasciando, di fatto, il contribuente con un atto di recupero oramai definitivo. Altre situazioni complicate potrebbero presentarsi nel caso in cui fosse già stata avviata la fase di riscossione del credito (a seguito di ruoli emessi provvisoriamente), in pendenza di giudizio o con sentenze favorevoli; in questi casi la presentazione della domanda dovrebbe sospendere ogni attività di riscossione.
Di seguito i principali vantaggi e svantaggi della sanatoria:
PRO | CONTRO |
La regolarizzazione non prevede il pagamento di sanzioni e interessi | Non è previsto lo scomputo di somme già pagate (anche a titolo non definitivo) per sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso di somme eccedenti rispetto a quanto dovuto |
Può riguardare il periodo 2015-19 (utilizzi indebiti in compensazione dei relativi crediti al 22 ottobre 2021) | Non riguarda i crediti maturati nei periodi successivi (anche per progetti di R&S già iniziati in anni precedenti), né utilizzi indebiti successivi al 22 ottobre 2021 |
Nella maggior parte dei casi (non oggetto di condotte fraudolente, simulazioni, ecc.) può far chiudere i procedimenti penali in corso | Gli uffici possono accertare, anche dopo la richiesta di adesione, condotte fraudolente, con l’effetto di far decadere dalla sanatoria. A ogni modo, sulle violazioni di cui al Dlgs 74/2000 la competenza è esclusivamente dell’autorità giudiziaria |
In assenza di situazioni particolari si dovrebbe evitare il contenzioso o definire quelli già in essere | La procedura si perfeziona solo con l’integrale versamento di quanto dovuto. Per i soggetti non ancora verificati (o con verifiche ancora in corso) non è detto che la sanatoria eviti ulteriori accertamenti e recuperi |
È possibile un versamento rateale (con interessi al tasso legale) con rate scadenti il 16 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024 | È vietata la compensazione ed il versamento rateale non è ammesso sia nel caso in cui l’uso del credito sia già stato constatato con Pvc consegnato al 22 ottobre 2021, sia se accertato con un atto di recupero o impositivo (non divenuto definitivo) notificato alla stessa data |
Per situazioni non ancora accertate o contestate si è liberi di individuare l’importo che si ritiene di riversare | In caso di contestazione con Pvc o di notifica di atto di recupero o altro atto impositivo, occorre riversare l’intero credito contestato o accertato, per la parte compresa nelle casistiche sanabili |
Aspetti contestati e decisioni delle Commissioni tributarie provinciali
ASPETTO CONTESTATO | SENTENZE DEI CTP |
Gli aspetti tecnici su progetti e spese agevolabili non possono essere contestati dall’Agenzia senza l’intervento del Mise, pena l’eccesso di potere | Favorevoli al contribuente: Ctp Ancona 392/02/21; Ctp Vicenza 365/03/21 e 14/02/22; Ctp Napoli 4988/30/22; Ctp Roma 5918/22/22. In senso contrario: Ctp Ancona 22/01/2 |
L’innovazione si qualifica anche nel raggiungimento di conoscenze e capacità esistenti sul mercato ma “nuove” per la singola impresa (Manuale di Oslo) | Favorevoli: Ctp Aosta 46/01/21 e 12/01/22; Ctp Roma 5918/22/22; Ctp Modena 52/02/22; Ctr Emilia- Romagna 307/04/21 e Ctr Valle d’Aosta 22/01/22. Contrarie: Ctp Ancona 246/01/22 e 311/01/22 |
L’erronea interpretazione dei requisiti di innovatività non causa un credito “inesistente” ma “non spettante” | Favorevoli: Ctp Aosta 46/01/21; Ctp Roma 5918/22/22; Ctp Ancona 145/01/21 |
L’applicazione del “Manuale di Frascati” ai crediti oggetto di contenzioso non è citata dalla legge oltre al fatto che non può essere retroattiva rispetto ai chiarimenti forniti nei documenti di prassi | Favorevoli: Ctp Aosta 46/01/21 e 12/01/22; Ctp Roma 5918/22/22. Contrarie: Ctp Ancona 22/01/21 e 145/01/21 |
Per le difficoltà interpretative su una materia con elevato tecnicismo le sanzioni vanno disapplicate | Favorevoli: Ctp Ancona 22/01/21, 145/01/21, 246/01/22 e 311/01/22 |